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PERCHÉ LA VERIFICA DEI CANCELLI E PORTONI AUTOMATIZZATI NEI CONDOMINI?

Normativa di riferimento

D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 17
(Recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE)

L’art. 2 definisce macchina:

«Insieme equipaggiato con un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto da parti o componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata».

Le macchine, durante il loro funzionamento, non devono pregiudicare in alcun modo la sicurezza e la salute delle persone.
Pertanto, coloro che sono responsabili della fornitura di servizi devono sempre operare con l’obiettivo di salvaguardare e tutelare l’utente finale.


Obblighi del proprietario dell’impianto

D.M. n. 37/08 – Art. 8, comma 2

Il proprietario dell’impianto è tenuto ad adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte:

  • dall’impresa installatrice dell’impianto;
  • dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici per le parti dell’impianto e per le relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

Responsabilità

Spetta al Legale Rappresentante del Condominio incaricare aziende certificate e abilitate affinché siano garantiti:

  • la sicurezza;
  • il mantenimento dell’efficienza del cancello installato.

Il Codice Civile (art. 2087) stabilisce che, se il mancato monitoraggio e la mancata manutenzione causano un infortunio, si configura responsabilità per colpa, per non aver agito con la dovuta:

  • diligenza;
  • prudenza;
  • perizia.

Ruolo dell’amministratore

L’amministratore pro tempore viene individuato come Datore di Lavoro da:

  • numerose sentenze della Corte di Giurisprudenza;
  • diversi documenti legislativi, tra cui la Circolare del Ministero del Lavoro n. 28/97.

Il condominio è giuridicamente considerato “luogo di lavoro”.


Definizione di Datore di Lavoro

Art. 2 del D.Lgs. n. 81/08, comma B

«Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione (nel caso del condominio), nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».


Obblighi di sicurezza

Art. 64 del D.Lgs. n. 81/08

Il Datore di Lavoro deve provvedere affinché:

  • gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica;
  • vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute.

Considerazioni finali

Nel Testo Unico sulla Sicurezza emerge chiaramente il ruolo centrale del Datore di Lavoro, quale soggetto al vertice dell’organizzazione e titolare del potere di:

  • spesa;
  • decisione.

In ambito condominiale, tale qualifica viene attribuita all’amministratore o all’assemblea condominiale.
L’art. 1130 del Codice Civile consente all’amministratore di compiere atti conservativi urgenti, non costosi, finalizzati all’immediata tutela della pubblica incolumità.

Cancelli automatici: responsabilità dell’Amministratore di Condominio

La normativa sull’automazione dei cancelli è stata modificata dalla Comunità Europea già con la Direttiva Macchine 98/37/CE ed è oggi sostituita e aggiornata dalla più recente Direttiva 2006/42/CE.

Tale direttiva stabilisce che i cancelli automatici devono essere considerati vere e proprie macchine e, in quanto tali, devono rispettare precisi standard di sicurezza.

Questo vale:

  • sia per gli impianti di nuova installazione;
  • sia per quelli già esistenti, che devono essere adeguati se necessario.

Tipologie di automazione per cancelli e portoni motorizzati

Le principali tipologie di automazione sono:

  • Cancelli scorrevoli
  • Cancelli ad ante apribili
  • Portoni basculanti
  • Portoni sezionali
  • Portoni avvolgibili
  • Serrande verticali
  • Chiusure a sbarra
  • Porte pedonali
  • Porte a rotazione
  • Finestre motorizzate

Gestione della sicurezza nel Condominio

Con la “recente” Riforma del Condominio (Legge 11/12/2012 n. 220), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2012, la responsabilità della corretta installazione e dell’adeguamento dei cancelli automatici ricade sulla figura dell’Amministratore di Condominio o, in sua assenza, sui singoli condomini.

Documentazione obbligatoria

Quando viene installato un cancello dotato di automazione, l’installatore è obbligato per legge a rilasciare un fascicolo tecnico che ne attesti la sicurezza.

Documentazione del fascicolo tecnico

Il fascicolo tecnico dell’impianto di automazione deve comprendere la seguente documentazione:

  • Dichiarazione CE di conformità dell’impianto
  • Disegno e schema elettrico del cancello automatico
  • Manuali tecnici di installazione e manutenzione
  • Istruzioni d’uso dell’impianto
  • Dichiarazioni di conformità dei singoli componenti
  • Analisi dei rischi e prove di forza
  • Registro di manutenzione dell’impianto, contenente tutti i riferimenti agli interventi effettuati, inclusi:
    • installazione;
    • manutenzioni ordinarie;
    • manutenzioni straordinarie;
    • eventuali riparazioni e/o modifiche.

Nota bene
Alcuni documenti possono essere forniti anche dal costruttore del cancello (fabbro) o dal produttore dell’automazione.

Obbligo di verifica periodica

Per i cancelli automatici vige inoltre l’obbligo di verifica annuale del corretto funzionamento, in conformità alla Direttiva Macchine recepita dal D.Lgs. 2010/17.

Importanza del fascicolo tecnico

Il fascicolo tecnico, che comprende:

  • l’analisi dei rischi;
  • la certificazione CE;
  • le prove di forza;
  • i successivi controlli,

è indispensabile per garantire la sicurezza dell’automazione e per tutelare chi la utilizza, soprattutto in caso di incidenti dovuti a:

  • malfunzionamenti improvvisi;
  • disattenzione delle persone.

Responsabilità dell’Amministratore di Condominio

La figura dell’Amministratore di Condominio ha assunto nel tempo responsabilità e doveri sempre maggiori, diventando il rappresentante della collettività dei condomini.

La sua nomina da parte dell’assemblea condominiale è assimilabile a un mandato di rappresentanza volontaria, sul quale si fonda la responsabilità civile dell’amministratore di condominio.


Ambiti di responsabilità

La normativa vigente in materia di gestione dei condomini stabilisce la responsabilità dell’Amministratore per tutte le attività di pertinenza del condominio, in particolare:

  • Sicurezza antincendio
  • Sicurezza degli impianti e delle installazioni
  • Sicurezza del condominio come luogo di lavoro

In tali ambiti rientra anche la sicurezza dei cancelli automatici, sia per quanto riguarda:

  • l’installazione;
  • la manutenzione dell’impianto.

Obblighi dell’Amministratore di Condominio

L’Amministratore di Condominio ha quindi tre obblighi fondamentali:

  • Richiedere, ricevere e conservare per 10 anni la documentazione relativa ai cancelli automatici;
  • Richiedere l’adeguamento alla normativa vigente dei cancelli automatici, qualora risultasse necessario;
  • Richiedere la manutenzione annuale, obbligatoria per legge.

Conclusione

Si evince quindi che, in caso di malfunzionamento di un cancello automatico che abbia causato danni a persone o cose, dovuti a una non corretta manutenzione o installazione, la responsabilità civile ricadrà sull’Amministratore di Condominio.

Nel caso di abitazione privata e/o azienda, la responsabilità ricade sull’installatore, a meno che non sia presente un Responsabile Tecnico oppure un Amministratore in possesso delle competenze necessarie per organizzare:

  • la corretta installazione;
  • la relativa manutenzione periodica.

Riferimenti consigliati

  • Siti web di associazioni: ANACI, ANAPI
  • Sito web UNAC, ANIMA (sicurezza porte)
  • Osservatorio permanente infortuni su cancelli

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