La comunicazione resa durante la seduta non equivale all’assenso dei partecipanti e il loro silenzio non sana la mancanza di una preventiva autorizzazione.
La registrazione audio di un’assemblea condominiale eseguita da chi partecipa alla riunione non richiede sempre, in termini generali, il consenso degli altri presenti. Diversa è la valutazione della sua utilizzabilità nel processo, che dipende dalla liceità del trattamento, dalla finalità perseguita e dalle regole probatorie dell’art. 2712 c.c.
Il Tribunale di Imperia, con la sentenza n. 486 del 19 agosto 2026, ha seguito una lettura restrittiva, ritenendo inutilizzabile la registrazione prodotta dalla condomina che aveva impugnato una deliberazione, poiché non risultavano né una preventiva autorizzazione né il consenso dei partecipanti. La semplice comunicazione, resa durante la riunione, che la seduta era in corso di registrazione non è stata considerata sufficiente, non potendosi attribuire al silenzio degli altri presenti valore di assenso.
La vicenda
Una condomina aveva impugnato le deliberazioni adottate nell’assemblea dell’11 ottobre 2025, deducendo plurimi vizi relativi ai rendiconti ordinario e straordinario, all’imputazione delle spese legali, alla considerazione del dissenso alle liti, alla nomina dell’amministratore del supercondominio, alla tardiva convocazione dell’assemblea e alla determinazione del compenso dell’amministratore.
Quest’ultima contestazione si fondava anche sulla registrazione audio della riunione, depositata sia integralmente sia per estratto. Secondo l’attrice, dall’ascolto non risultava che il preventivo dell’amministratore fosse stato esaminato e discusso, nonostante il verbale assembleare lo indicasse come allegato e parte della documentazione approvata.
Il condominio aveva contestato la registrazione, osservando che era stata interrotta durante la discussione e che, comunque, il compenso annuo e le relative voci risultavano dal verbale e dal preventivo successivamente trasmesso alla condomina.
La decisione
Prima di esaminare i motivi di impugnazione, il Tribunale ha valutato l’utilizzabilità delle registrazioni. Ha richiamato il precedente del Tribunale di Roma n. 13692/2018, secondo il quale ogni condomino può chiedere all’amministratore di registrare la riunione, non essendo compromessa la segretezza di una comunicazione appresa da chi vi partecipa legittimamente. Nella medesima ricostruzione sono state richiamate Cass. n. 18908/2011, secondo cui chi prende parte a una conversazione accetta il rischio che essa venga registrata, e Cass., Sezioni Unite, n. 36747/2003, che distingue la registrazione effettuata da un interlocutore dall’intercettazione di una comunicazione altrui.
Il giudice ha tuttavia attribuito rilievo alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, osservando che, pur essendo riferite alla videoregistrazione, esprimerebbero un’esigenza di tutela applicabile anche alla sola registrazione audio. La motivazione ha così individuato nell’autorizzazione preventiva o nel consenso dei presenti una condizione per il successivo impiego processuale:
“La preventiva richiesta di autorizzazione a poter registrare la seduta assembleare o il consenso dei condomini costituiscono un ragionevole contemperamento tra la tutela degli interessi del registrante e la tutela della privacy e condizionano la possibilità di utilizzare il mezzo probatorio”.
Nel caso concreto, il verbale non attestava alcuna autorizzazione né il consenso dei condomini. Al minuto 52:07 della registrazione integrale, una voce plausibilmente riconducibile all’attrice aveva dichiarato che la seduta era in corso di registrazione. Tale comunicazione non è stata però ritenuta idonea a sanare la mancanza del consenso, perché il silenzio degli altri partecipanti non poteva essere interpretato come accettazione.
La registrazione è stata quindi esclusa sia nella versione integrale sia nell’estratto. Non sono state utilizzate neppure le dichiarazioni testimoniali riferite al contenuto dell’estratto fatto ascoltare al testimone, mentre sono rimaste valutabili le restanti parti della deposizione.
Decidendo sulla base degli altri documenti e delle prove utilizzabili, il Tribunale ha respinto tutti i motivi di impugnazione. In particolare, il verbale indicava il compenso globale dell’amministratore e richiamava un preventivo analitico, poi trasmesso alla condomina. Le contestazioni relative ai rendiconti non dimostravano una concreta compromissione della loro intelligibilità; l’erronea imputazione di € 7,67 era stata sanata mediante pagamento in favore dell’attrice; la dichiarazione di dissenso alle liti era generica; la deliberazione relativa al supercondominio conteneva mere istruzioni per il rappresentante; la tardiva convocazione non determinava, secondo il Tribunale, l’invalidità della deliberazione. L’attrice è stata condannata a rifondere al condominio € 3.809 per compensi professionali e € 190,32 per le spese di mediazione, oltre accessori di legge.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass. n. 18908/2011: la registrazione di una conversazione da parte di uno degli interlocutori non è di per sé illecita, poiché chi partecipa al colloquio accetta il rischio che le proprie dichiarazioni siano documentate; resta distinta l’eventuale comunicazione o diffusione successiva del contenuto.
- Cass., Sezioni Unite, n. 36747/2003: la registrazione eseguita da chi partecipa alla conversazione non costituisce intercettazione, perché documenta una comunicazione che il registrante è legittimato ad ascoltare.
- Trib. Roma, 3 luglio 2018, n. 13692: ha seguito una lettura restrittiva della registrazione assembleare occulta, richiamando il necessario bilanciamento tra controllo sulla gestione condominiale e riservatezza dei partecipanti.
- Trib. Roma, 11 febbraio 2020, n. 3000: ha riconosciuto che una registrazione occulta può assumere rilevanza probatoria ai sensi dell’art. 2712 c.c., ferma la necessità di verificare la contestazione della sua conformità ai fatti e alle conversazioni rappresentate.
- Cass. civ., sez. VI-3, 1° marzo 2017, n. 5259, e Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1250: le registrazioni rientrano tra le riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art. 2712 c.c.; la contestazione deve riguardare in modo specifico la corrispondenza della riproduzione alla realtà rappresentata.
Considerazioni conclusive
La soluzione adottata dal Tribunale di Imperia deve essere riferita alla specifica valutazione compiuta in quel giudizio. Non può ricavarsene una regola generale secondo cui ogni registrazione assembleare eseguita senza consenso sia illecita o processualmente inutilizzabile. La giurisprudenza ha infatti ammesso che chi partecipa personalmente a una riunione possa registrarne l’audio per documentare fatti utili alla tutela di un proprio diritto, purché il materiale non sia destinato a una divulgazione indiscriminata.
Occorre inoltre distinguere la registrazione effettuata per finalità personali, il suo deposito in giudizio e la diffusione a un numero indeterminato di soggetti. Il Regolamento UE 2016/679 non si applica ai trattamenti effettuati da una persona fisica nell’esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche; la registrazione finalizzata alla tutela giudiziaria di un diritto deve comunque essere pertinente a tale scopo e non può essere utilizzata per finalità ulteriori o divulgata indiscriminatamente.
Il richiamo all’art. 167 del d.lgs. n. 196/2003 riguarda la divulgazione del contenuto della registrazione a terzi. Il criterio richiamato dal Tribunale esclude espressamente tale conseguenza quando vi sia il consenso dei partecipanti o la comunicazione sia necessaria per tutelare un proprio diritto; il deposito processuale finalizzato alla difesa va pertanto distinto dalla divulgazione per finalità estranee.
Resta fermo che la registrazione, anche quando lecitamente acquisita, non è sottratta alle regole dell’art. 2712 c.c. La controparte può contestarne tempestivamente e specificamente la conformità; eventuali interruzioni, alterazioni o incompletezze possono incidere sull’efficacia rappresentativa e sulla valutazione del giudice. Il Tribunale di Imperia non ha svolto tale verifica, avendo escluso il documento a monte per la mancanza di autorizzazione o consenso.
La preventiva comunicazione della registrazione e la verbalizzazione dell’assenso dei partecipanti rimangono quindi le soluzioni più prudenti per evitare contestazioni. La loro mancanza, tuttavia, non determina necessariamente l’inutilizzabilità della prova in ogni controversia, dovendosi valutare la qualità del registrante, la finalità perseguita, le modalità del successivo utilizzo e la conformità della riproduzione ai fatti rappresentati.