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Il diritto di accesso alla documentazione contabile e amministrativa del condominio: modalità e limiti

I singoli condòmini possono richiedere all’amministratore l’esibizione dei documenti contabili ed amministrativi e l’amministratore è tenuto a permetterne la visione e l’estrazione di copia a spese del richiedente.

La richiesta deve essere specifica e puntuale indicando il documento che si intende visionare; tuttavia, non deve risultare di ostacolo all’attività di amministrazione né contraria ai principi di correttezza e non deve comportare onori eccessivi per il condominio.

Attenzione, però, perché trattasi di una facoltà di richiesta, di visione ed estrazione copia della documentazione (tra l’altro non senza limiti), per i condòmini e non di un onere per l’amministratore del compito di procedere alla ricerca, alla copia ed all’invio dei documenti.

La Corte d’Appello di Napoli (sentenza n. 1727 del 6 aprile 2025) ha chiarito cosa debba intendersi per diritto di accesso alla documentazione condominiale, per come sancito dalle disposizioni codicistiche, ribadendo, conformemente al costante orientamento giurisprudenziale in materia, che l’amministratore non è tenuto alla consegna dei documenti, dal momento che sussiste unicamente in capo a condomini l’onere di prenderne visione.

Accesso ai documenti condominiali: analisi del caso e decisione finale

Un condòmino conveniva in giudizio il Condominio nonché il suo amministratore al fine di ottenere la declaratoria del suo diritto a ricevere copia della documentazione amministrativa, fiscale e contabile concernente i lavori straordinari eseguiti nel fabbricato condominiale in virtù di una delibera condominiale nonché la condanna al risarcimento dei danni patiti.

A sostegno della domanda, l’attore deduceva che – pur non condividendo le gestione dell’ente condominiale sì da proporre opposizione, con esito negativo, alla delibera condominiale di approvazione dei lavori straordinari nel fabbricato – aveva regolarmente corrisposto i relativi oneri e che, nonostante le reiterate richieste rivolte all’amministratore, non aveva avuto la possibilità di visionare la documentazione relativa ai menzionati lavori.

Si costituivano in giudizio il Condominio in persona dell’amministratore p.t. nonché quest’ultimo in proprio, chiedendo, nel merito, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, dopo la notifica della citazione e prima dell’iscrizione della causa a ruolo, l’amministratore aveva inviato a mezzo posta a tutta la documentazione richiesta.

Il Tribunale di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere, condannando l’attore alla refusione delle spese di lite.

Il condòmino soccombente interponeva appello deducendo la mancata valutazione da parte del Giudice di prime cure del comportamento omissivo ed inadempiente tenuto dall’amministratore per non avergli tempestivamente consegnato la documentazione richiesta, in tal modo procurandogli un danno di non agevole quantificazione e non riparabile.

La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame confermando la sentenza di primo grado che aveva definito il giudizio con una declaratoria di cessazione della materia del contendere avendo provveduto, l’amministratore, a consegnare la documentazione richiesta (consegna alla quale non era tenuto ex art. 1130 bis c.c.) ancor prima dell’iscrizione della causa a ruolo.

In particolare, la Corte ha ritenuto che all’amministratore non fosse ascrivibile alcun inadempimento non avendo il condòmino fornito la prova di aver formalizzato all’amministratore un’istanza di accesso ovvero di aver richiesto un appuntamento, senza esito, o di essersi recato presso i luoghi ove era custodita la documentazione senza aver potuto accedere o comunque esaminare i documenti.

Richiamando le disposizioni codicistiche in materia, nonché il costante orientamento giurisprudenziale, la Corte territoriale ha ribadito che l’amministratore non ha l’obbligo di consegnare i documenti giustificativi di spesa, ma è tenuto soltanto a permettere ai condòmini che ne facciano richiesta, di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condòmini l’onere di dimostrare che l’amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà.


Fonte: https://www.condominioweb.com/il-diritto-di-accesso-alla-documentazione-contabile-e-amministrativa-del-condominio-modalita-e-limiti.22690


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